il Pazzo

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Azione giudiziaria collettiva

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La Legge Finanziaria 2008 con l’art. 2, comma 445, ha modificato il Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005) introducendo l’art. 140 bis, la lettera del quale istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela che si inserisce nella disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. Sono state pertanto introdotte nell’ordinamento italiano le Azioni Collettive, già note oltreoceano come Class Actions.

L’ azione collettiva, già diffusa negli Stati Uniti, consente l’esercizio dell’azione legale in capo a uno o più soggetti i quali (in quanto membri di una “classe”) al fine di ottenere il risarcimento del danno scaturente da un comune fatto illecito “per sé e per altri che si trovano nella medesima posizione giuridica; in altri termini, si ha la gestione del diritto in forma collettiva, piuttosto che con una massa di azioni individuali, economicamente più gravose.Negli Stati Uniti, la protezione del consumatore ebbe origine da una denuncia dell’avvocato americano Ralph Nader contro il modello della General Motors, la Chevrolet Corvair; la denuncia venne pubblicata in un best-seller intitolato “Unsafe at any

 speed” (insicura a qualsiasi velocità). La Gm, ritenendo di essere intoccabile, lo trascinò in Tribunale per diffamazione, ma con esito sfavorevole; infatti, fu condannata a pubbliche scuse nonché al risarcimento del danno in favore di Nader. Da quella vittoria conseguirono riforme legislative – la cintura di sicurezza, i paraurti rinforzati, i crash test obbligatori per i nuovi  modelli – che dagli Stati Uniti si sono diffuse nel mondo.

E’ bene subito precisare, che l’actio introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2008, benché ispirata dalla normativa americana, se ne differenzia per molti ed importanti aspetti; in particolare il modello statunitense di tutela dei consumatori ruota  non solo intorno alla possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori, ma anche alla possibilità di ottenere i cd. danni punitivi (punitive damages) volti alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione, anche se non esclusive.

Con lo scopo di conoscere meglio la neo azione collettiva Italiana, in questa sede azzardiamo poche e semplici valutazioni circa l’opportunità e l’utilità di tale strumento giuridico offerto dal legislatore per una maggior tutela del consumatore-cittadino.Intanto, solo le Associazioni dei Consumatori - che fanno parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), organo dello Stato, riconducibili al Ministero delle Attività Produttive, formato da 16 associazioni consumeristiche generaliste – oltre ai Comitati possono promuovere la Class Action ed i singoli hanno facoltà di intervenire, aderire, accedere alla procedura di conciliazione ovvero  promuovere azioni individuali, laddove ritengano una strategia difensiva singola più incisiva. Di fatto però gli interessi tutelati non appartengono alle Associazioni di categoria a cui è riconosciuta la legittimazione ad agire giudizialmente, ma ai singoli consumatori e agli utenti.Inoltre, affinché il danno risarcibile sia riconosciuto come tale deve  scaturire dalla lesione di diritti di una pluralità di consumatori o utenti; in buona sostanza la lesione di un interesse collettivo integra il presupposto per l’azione giudiziaria.

Così congegnato, lo strumento appare assimilato (con sicuri esiti infruttuosi e quindi inutile) ai rimedi per la tutela di interessi collettivi, riconducendo alle Associazioni dei Consumatori una  posizione sostanziale (la titolarità del diritto) inesistente  perché i danni che si fanno valere sono patiti da persone fisiche ovvero persone giuridiche diverse dall’Associazione legittimata ad agire in giudizio; la normativa sembra tradire un equivoco di fondo. L’interesse dei singoli al risarcimento del danno è un interesse individuale, non inquadrabile nell’interesse collettivo, del quale le Associazioni non possono farsi portatrici. La normativa in oggetto non offre i presupposti per ottenere  una vera e propria sentenza di condanna, la quale sarà innanzitutto resa nei confronti del danneggiante e l’Associazione agente, in conformità ai principi costituzionali dell’ordinamento italiano che limitano gli effetti del giudicato tra le parti processuali; resta salvo, in capo al danneggiato (al cittadino-consumatore ovvero soggetto di altra natura giuridica) il diritto di agire nei confronti della stessa Associazione per il recupero della somma liquidata dal Giudice, a titolo di risarcimento del danno di propria spettanza.

Di fatto, la normativa sull’azione collettiva non persegue i vantaggi per i quali è stata studiata e attuata negli altri ordinamenti; l’ economia processuale ed il contenimento delle spese in capo al danneggiato appaiono clamorosamente mortificati. Non solo il danno, anche la beffa!Altri ordinamenti giuridici che hanno adottato tale istituto hanno elaborato una normativa in grado di rispondere innanzitutto ad un’esigenza di economia processuale (cause giudiziarie rapide)  evitando lo svolgimento di una pluralità di uguali procedimenti individuali in tempi ragionevolmente brevi. In generale, nella Class Action italiana, la mancata  indicazione di termini, perentori o ordinatori che siano, non consente di preventivare la durata media del procedimento, con presumibile dilatazione di ogni fase processuale ed ulteriori danni per il consumatore.Sotto il profilo economico, il vantaggio riconducibile alla collettività dell’iniziativa risarcitoria, incardinata da un soggetto con successive adesioni ( si considerino  tutti quei casi come i crack finanziari in cui il danno patito dai  singoli consumatori sia inferiore alle spese legali sostenute dal privato per l’azione individuale) rimane annullato dalle spese necessarie per il successivo giudizio volto al recupero delle somme liquidate dal Giudice all’Associazione agente.

La nostra Class Action infatti integra un modello fortemente limitativo, di portata ben diversa da quello americano, che fa tremare le grandi holding, le multinazionali, i cartelli e i poteri forti, grazie ad un potere reale del consumatore e del cittadino. Ogni cittadino infatti è legittimato a promuovere una Class Action e non ci sono limitazioni riguardo alle tipologie di risarcimenti che saranno oggetto della stesse. A tal proposito, si rileva che la collocazione della disciplina Italiana nel Codice del Consumo comporta un ulteriore e penalizzante barriera per il conseguimento di una completa tutela del consumatore-cittadino, con il risultato che la Class Action è consentita esclusivamente nel campo degli illeciti contrattuali, con esclusione di ogni altro illecito di natura non contrattuale, sebbene idoneo a ledere diritti costituzionalmente garantiti ovvero ad arrecare danni ad una pluralità di soggetti. Valgano le ipotesi di una centrale elettrica, un’industria o un inceneritore inquinanti che provocano malattie diffuse alla popolazione, tra cui silicosi e cancro, per le quali le Aziende responsabili non potranno essere perseguite mediante Class Action, ma solo mediante azioni individuali il cui eccessivo numero non potrà non inciderà negativamente sul regolare e rapido  corso della giustizia. A  parere di molti esperti, la normativa italiana confusa ed incompleta,  si inserisce adeguatamente nella selva legislativa che caratterizza il nostro ordinamento, risultando farraginosa e poco utile per il cittadino; al contrario, largamente favorevole alle grandi Aziende, Compagnie assicurative, Banche, ed in generali a tutti i poteri economicamente forti.

Lo stesso Ministro Bersani ha spiegato (in termini alquanto criptici, aggiungiamo noi) «la norma può essere perfezionata sia attraverso un attento esame in un apposito regolamento governativo di chi abbia diritto ad attivare la procedura e di quando ne abbia diritto; sia prevedendo un filtro giurisdizionale in camera di consiglio, vale a dire a porte chiuse, per verificare la titolarità di chi promuove la procedura e il fatto che la procedura stessa non abbia presupposti palesemente infondati e temerari». Infine, dissenso è stato espresso da alcune Associazioni dei Consumatori tra cui il Codacons che ha preso le distanze dalle altre associazioni, dichiarando «Purtroppo l'Italia avrà la class action all'italiana, ossia una schifezza». Si ritiene infatti che «ben lungi dall'essere un'azione collettiva dei consumatori simile a quella americana, il Senato ha approvato un pastrocchio. Non c'è danno punitivo e i consumatori potranno avere un risarcimento solo se giovani, visto che dovranno aspettare almeno 20 anni prima di poter avere una liquidazione dei danni». La stessa Associazione ha inoltre dichiarato che sarebbero almeno tre i giudizi, con almeno tre gradi l'uno, per un totale di nove processi, per chiudere un procedimento. A questo punto ci si chiede se l’interesse del cittadino-consumatore sia ritenuto effettivamente tale. 

CURIOSITA’

L’applicazione più celebre si è verificata nelle cause intentate alle multinazionali del tabacco Philip Morris e Reynold da ex fumatori ammalati di cancro; alcuni processi si sono conclusi con liquidazione di indennità ammontanti a  miliardi di dollari, tese non solo a rimborsare ai pazienti i costi delle cure e i danni morali, ma anche a disincentivare i comportamenti dei produttori di sigarette (pubblicità ingannevole, promozione del fumo tra i minorenni, aggiunta di additivi che creano tossicodipendenza).Una “class action” nel 2001 si è conclusa con una condanna esemplare della Ford e della Firestone per i pneumatici difettosi dei fuoristrada Explorer, che tendevano a sbandare ad alta velocità. La sola Firestone ha perso dieci miliardi di dollari. Recentemente gli studi legali a tutela dei consumatori stanno sviluppando nuovi filoni: le cause contro i medici-chirurghi che hanno commesso errori professionali  malpractice” e contro i fast-food sulla base del dilagare dell’obesità infantile.

 

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Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Febbraio 2009 15:40  

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